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Art. 25 dello Statuto UGL - Unioni
Regionali
L’Unione Regionale realizza l’unità politica e organizzativa delle strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio di competenza. In particolare ha il compito di: rappresentanza e di coordinamento nell’attività di contrattazione e di partenariato con le istituzioni e controparti datoriali sulle politiche regionali e contrattuali; gestione, con il coinvolgimento delle UTL e delle categorie, delle iniziative per lo sviluppo del territorio, delle politiche del settore e della contrattazione; svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori della Regione; promuovere e coordinare iniziative nell’ambito regionale per accrescere le adesioni all’UGL; esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente
conferite dagli organi confederali. Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Segreteria Confederale. Il Segretario regionale propone entro 15 giorni dalla nomina per l’approvazione alla Segreteria confederale una Giunta della Unione regionale che dovrà essere composta da minimo 6 membri, tenuto conto della necessità di rappresentanza delle categorie e dei territori.
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